Art. 7.
(Finanziamento).

      1. L'Agenzia ha autonomia finanziaria nei limiti delle risorse stanziate a tale scopo nell'ambito di un'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
      2. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia si provvede:

          a) con le somme residue della complessiva assegnazione, comprensiva dell'importo a destinazione condizionata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assistenza tecnica e supporto alla progettazione disposta dal CIPE;

          b) con ulteriori assegnazioni, a valere sui finanziamenti disposti per l'attuazione del PII di cui all'articolo 5, nonché per i programmi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 3 per cento, allo scopo utilizzando prioritariamente le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi alle gare effettuate o da economie sui lavori ultimati.